I DIRITTI DI VEDUTA ACQUISITI POSSONO ESSERE TUTELATI
La fattispecie indicata dal lettore trova la propria regolamentazione nell’articolo 907 del Codice civile, che regola la «distanza delle costruzioni dalle vedute».In presenza di un diritto acquisito di godere di vedute dirette sul fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza inferiore di tre metri: va evidenziato che, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, i termini "costruzioni" e "fabbricati" non riguardano esclusivamente i manufatti cementizi o in muratura, ma comprendono ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa.Nel caso in cui la recinzione citata presenti una natura stabile e non precaria, e ostacoli in concreto il diritto di veduta come acquisito, il lettore potrà chiederne la rimozione o l’adeguamento affinché rientri all’interno delle previsioni legislative.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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