L'esperto rispondeResponsabilità

I DIRITTI DI VEDUTA ACQUISITI POSSONO ESSERE TUTELATI

La domanda

Abito in una casa a schiera (quindi abbinata ad altre case), ai cui lati c'è una rete a rombi metallica, lunga cinque metri e alta 135 centimetri, che, dalla costruzione della casa stessa, hanno sempre segnato confini con l'abitazione vicina. Adesso il mio vicino ha presentato una Cael (comunicazione attività edilizia libera) in Comune per fare, dalla sua parte attaccata alla rete di confine esistente, un'altra rete metallica, alta 260 centimetri e tutta ricoperta con un telo oscurante. Ho perso completamente la visibilità laterale e, ovviamente, la luce che prima avevo e adesso non ho più: basti dire che ho la finestra della mia sala, al piano terra, a soli 190 centimentri da questa rete. Inoltre, il vicino non mi ha chiesto alcun permesso: avrebbe dovuto farlo? Io ho letto che, quando si è acquisito un diritto alle vedute, anche laterali, non è possibile che queste vengano tolte. È così? E, comunque, qual è il consiglio dell'esperto in questo caso?

La fattispecie indicata dal lettore trova la propria regolamentazione nell’articolo 907 del Codice civile, che regola la «distanza delle costruzioni dalle vedute».In presenza di un diritto acquisito di godere di vedute dirette sul fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza inferiore di tre metri: va evidenziato che, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, i termini "costruzioni" e "fabbricati" non riguardano esclusivamente i manufatti cementizi o in muratura, ma comprendono ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa.Nel caso in cui la recinzione citata presenti una natura stabile e non precaria, e ostacoli in concreto il diritto di veduta come acquisito, il lettore potrà chiederne la rimozione o l’adeguamento affinché rientri all’interno delle previsioni legislative.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©