L'esperto rispondeResponsabilità

FINANZIAMENTI E CAPITALE NON VERSATO PER INTERO

La domanda

Una piccola Srl costituita nel 2014, con 10mila euro di capitale sottoscritto, finora ne ha 4mila di capitale versato. Possono i soci, per mancanza di liquidità, fare dei piccoli finanziamenti infruttiferi, che la società restituirà a breve? O il fatto di non avere interamente versato il capitale sociale preclude questa possibilità?

La risposta al primo quesito è affermativa. I finanziamenti a favore della società da parte dei soci possono essere eseguiti anche se il capitale sociale risulta sottoscritto ma non versato per intero.In proposito, è utile distinguere le tipologie di finanziamenti a favore della società, poiché essi possono essere effettuati esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale:a) che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;b) che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2% dell’ammontare del capitale nominale, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato.Inoltre, tale possibilità dev'essere espressamente prevista dallo statuto (delibera del Cicr -Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - del 3 marzo 1994).Tali versamenti possono assumere, a seconda dei casi, la natura di:1) finanziamento;2) versamenti a fondo perduto;3) versamenti in conto futuro aumento di capitale;4) versamenti in conto aumento di capitale.Solo nel primo caso non è necessario procedere al versamento dell’intero capitale, mentre negli altri tre è possibile procedere solo dopo avere completato il versamento del capitale sottoscritto.Precisamente, nel primo caso, la società assume un obbligo di restituzione. Si tratta, infatti, di capitali di credito che devono trovare appostazione in bilancio tra le passività, alla lettera D, punto 4, “Debiti verso altri finanziatori”. Ai fini dell’imposta di registro, i finanziamenti infruttiferi sono soggetti a imposta di registro proporzionale del 3 per cento, se risultano da contratto sottoscritto da entrambe le parti (società e socio), mentre sono soggetti a registrazione in caso d’uso (cioè in via facoltativa) se formati per corrispondenza e sottoscritti dal solo proponente.La delibera potrà stabilire se essi hanno natura infruttifera o fruttifera, nonché se tali versamenti dovranno essere effettuati dai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione oppure solo da alcuni. Ciò che distingue il finanziamento dalle altre forme è, comunque, solo il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Inoltre, occorre segnalare che il nuovo articolo 2467 del Codice civile dispone che il rimborso di tali finanziamenti dev'essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la eventuale dichiarazione di fallimento della società, dev'essere restituito.Dalla natura di debito discende che, nel caso in cui la società decidesse di passare a capitale sociale le somme versate a titolo di finanziamento, sarà prima necessaria la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione. La riserva che viene a essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci avrà, così, natura di riserva di capitale, e ciò sia se essa dovrà partecipare alla copertura della perdita, sia se dovrà alimentare futuri aumenti di capitale.I versamenti “a fondo perduto” non prevedono, invece, una specifica ed esplicita pattuizione, da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati; ciò significa che tali somme diventano di proprietà della società, per cui esse potranno venire restituite solo se sarà la stessa società a deliberarlo, nel caso in cui venga meno la ragione per cui i versamenti erano stati chiesti ai soci.Questi versamenti si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da esporre in bilancio all’interno del patrimonio petto, alla voce VII, “Altre riserve”, e dovranno essere distintamente indicati in una specifica sottovoce denominabile “Versamenti in conto capitale”. Se nella delibera è stato affermato che tale versamento è stato effettuato per coprire perdite di esercizio, la sottovoce dovrà essere, invece, denominata “Versamenti a copertura perdite”.Anche nel caso dei versamenti a fondo perduto, la delibera potrà prevedere che essi vengano effettuati dai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione, oppure solo da alcuni; occorre comunque fare attenzione al fatto che, nel caso in cui la società decida di utilizzare tali versamenti per aumentare il capitale sociale, le relative azioni dovranno essere attribuite a tutti i soci, ossia anche a quelli che non hanno preso parte al versamento.I versamenti “in conto futuro aumento di capitale” sono quelli che vanno effettuati in via anticipata, in previsione di una futura delibera di aumento di capitale, che la società dovrà adottare formalmente. Si tratta, pertanto, di riserve di capitale che possono essere destinate solo a tale scopo, e sono da esporre in bilancio all’interno del patrimonio netto, alla voce VII, “Altre riserve”, e distintamente indicate in una specifica sottovoce denominabile “Versamenti in conto futuro aumento di capitale”.In tale forma di versamento il diritto alla restituzione è meno sottoposto alla volontà discrezionale dell’assemblea, in quanto i soci che hanno effettuato tale tipo di versamento non hanno diritto al rimborso fino a quando non è stato accertato che non si procederà alla operazione sul capitale sociale o, nel caso in cui per essa fosse previsto un termine, fino a quando esso non sia decorso. È possibile, anche in questo caso, che il versamento venga effettuato solo da un socio; tale circostanza dovrà risultare chiaramente dal bilancio o dalla nota integrativa.I versamenti “in conto aumento di capitale” si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell’iscrizione, nel Registro delle imprese, dell’attestazione degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale (ex articolo 2444 del Codice civile). Poiché l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta l'iscrizione citata, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso a una riserva di capitale (denominabile “Versamenti in conto aumento di capitale” oppure “Azioni sottoscritte per aumento di capitale”), che verrà poi imputata al capitale sociale, una volta perfezionata l’intera operazione.Essendo i versamenti destinati a uno scopo preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione.

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