L'esperto rispondeResponsabilità

DOPPIO CRITERIO PER LE SPESE LEGATE ALL'ASCENSORE

La domanda

La spesa condominiale relativa alla verifica biennale dell'impianto di messa a terra della centrale termica (ex Dpr 426/2001) coma va suddivisa? Con i millesimi della "proprietà generale" (tabella A) o con quelli della centrale termica, insieme con la spesa del manutentore dell'impianto (terzo responsabile)?E la spesa condominiale della verifica biennale dell'ascensore (ex Dpr 162/1999), va ripartita con i millesimi della "proprietà generale" (tabella A) o con la tabella scale/ascensore?

È bene distinguere tra le spese di “conservazione”, di “manutenzione e godimento” e di “sicurezza” degli impianti condominiali. Al riguardo, mentre le spese relative alla conservazione, alla manutenzione e al godimento attengono all’uso (anche potenziale) degli impianti, quelle sulla sicurezza (nel caso di specie, la verifiche biennali per la centrale termica e per l’ascensore, così come imposte dalla legge) riguardano direttamente l’impianto stesso.Detto ciò, la ripartizione delle spese relative alla “verifica biennale dell’impianto di messa a terra della centrale termica” andrà fatta in relazione ai millesimi di proprietà. Invece, le spese per la manutenzione e la verifica dell’ascensore, per costante giurisprudenza, dovranno essere ripartite sulla base dell'articolo 1124 del Codice civile (per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo).

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