NIENTE CONTATORI SOLO SE CI SONO PROBLEMI TECNICI
L'articolo 9, comma 5, del Dlgs 102/2014, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, alla lettera b prevede che «nei condomìni e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica di installazione dei sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in un'apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato».Sicché, a meno che non risulti (da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico all’uopo abilitato) che l’installazione dei sistemi citati non sia efficiente in termini di costi o vi sia un’impossibilità tecnica, occorre provvedere alla loro installazione entro il 31 dicembre 2016. In caso contrario, verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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