L'esperto rispondeResponsabilità

LA DECONTRIBUZIONE SOLO PER IL TEMPO INDETERMINATO

La domanda

Vorrei un chiarimento sullo sgravio contributivo. La ditta "alfa" il 15 marzo 2016 assume un lavoratore con contratto a termine per tre mesi. Il 15 giugno 2016, il rapporto di lavoro cessa senza essere prorogato. Se il 1° ottobre 2016 la stessa ditta occupa il medesimo lavoratore con contratto a tempo determinato, può fruire dell'esenzione contributiva?

I benefici di cui alla legge 190/2014 erano correlati alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015. Il bonus è stato riproposto in formula ridotta dalla legge 208/2015, ma sempre in relazione all’attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e non di contratti a termine. Infatti, questa disposizione (comma 178, dell’articolo unico) - al fine di promuovere forme di occupazione stabile - riconosce ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni stipulate nel 2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 24 mesi.

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