L'esperto rispondeResponsabilità

IL 770 NON INVIATO PUÒ ESSERE MOTIVO DI REVOCA

La domanda

Durante un’assemblea condominiale l’amministratore non esibiva il modello 770/2014. Pertanto, posto che nel bilancio consuntivo dell’anno 2014 veniva riportato, quale spesa per redazione e invio telematico del 770/2014, il compenso corrisposto a un professionista, nei giorni successivi ho chiesto di poter accedere agli atti amministrativi presso l'agenzia delle Entrate. Quest'ultima rigettava la mia richiesta, ma l'accesso mi è stato reso possibile dopo avere presentato ricorso alla Commissione di accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Dalla visione degli atti risultava che il modello 770/2013 non era stato proprio presentato, mentre il modello 770/2014 era stato presentato tre giorni dopo la mia richiesta di accesso agli atti, e comunque fuori dai termini temporali previsti dalla normativa fiscale. Ci sono i presupposti per fare un esposto nei confronti dell’amministratore? Lo si può revocare, presentando istanza al Tribunale e chiedendo i danni?

Il condominio è sostituto d’imposta, sicché è obbligato a effettuare le ritenute sui corrispettivi, onorari o salari che paga per prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente. Pertanto, salvo proroghe, l’amministratore deve presentare, entro i termini di legge (31 luglio per le ritenute operate nell’anno precedente), il modello 770 in cui indicherà l’ammontare delle somme assoggettate a ritenuta, le generalità e i codici fiscali di tutti i percettori. In caso di assenza totale di dichiarazione e di versamento, si applicheranno delle sanzioni amministrative in misura percentuale all’ammontare delle ritenute non versate e non dichiarate. In tale situazione, è possibile chiedere all’amministratore (qualora si dimostri che per una sua mera inerzia non è stato presentato il modello 770) gli importi che il condominio dovrà pagare a titolo di sanzione.Al riguardo, comunque, il nuovo articolo 1129 del Codice civile, al comma 11, delinea i casi in cui l’amministratore può essere revocato. Tra queste ipotesi, è previsto il ricorso al Tribunale da parte di ciascun condomino, allorquando l’amministratore non comunichi all’assemblea i provvedimenti dell’autorità amministrativa o non informi a proposito di citazioni che esulano dalle sue attribuzioni (articolo 1131 del Codice civile), o in caso di omessa rendicontazione o gravi irregolarità (fiscali). Nel merito, l’articolo 1129 del Codice civile specifica quali possono essere le “gravi irregolarità”. Si tratta, comunque, di situazioni non tassative, il cui contenuto può continuamente essere “arricchito” dalla giurisprudenza.Pertanto, si ritiene che nel caso prospettato, di omessa presentazione del modello 770, anche se esso non è specificamente previsto tra le ipotesi di “mala gestio” ex articolo 1129 del Codice civile, sia configurabile la “grave irregolarità” fiscale (cosa che sarà sottoposta alla valutazione dell’autorità giudiziaria), dovendo l’amministratore di condominio eseguire il mandato conferito dai condòmini secondo le regole della diligenza del buon padre di famiglia.

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