COLLABORAZIONE DEL CONIUGE GIÀ OCCUPATO A TEMPO PIENO
In linea generale, il ministero del Lavoro, con la circolare 10478 del 10 giugno 2013, ha chiarito che sono da ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali - escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale - le prestazioni rese dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.In particolare, la normativa relativa al settore artigianato stabilisce che gli imprenditori artigiani possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado per un periodo complessivo, nel corso dell’anno, non superiore a 90 giorni; dette collaborazioni devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, quindi senza corresponsione alcuna di compensi.Anche l’Inps è intervenuta in materia, con la circolare 78/2013, e ha chiarito che scatta l’obbligo di iscrizione alle gestioni autonome qualora emergano idonei elementi probatori in ordine all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede.Ai fini Inail, resta sempre dovuto il premio contro gli infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari, occupati anche in via occasionale. Tuttavia, secondo il Ministero (circolare 14184/2013), per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo Inail solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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