L'esperto rispondeResponsabilità

ADEGUAMENTO BOX: I COMPITI DELL'AMMINISTRATORE

La domanda

Ho acquistato un alloggio in un condominio dei primi anni 70. Sotto il condominio sono disposti 18 garage singoli. Non vi sono mai stati sistemi di areazione, almeno non nei termini richiesti dalla normativa promulgata successivamente. In assemblea l'amministratore propone dei lavori non risolutivi, per i quali il tecnico stesso, a fronte di una spesa ingente, non garantisce. Un condomino sostiene da tempo che la normativa successiva non è da applicare ai condomìni costruiti negli anni precedenti e ha chiesto due volte, in assemblea, all'amministratore di verificare questo fatto, ma senza ottenere risposta. Qual è la procedura da seguire?

Le recenti novità legislative in materia di prevenzione incendi assegnano agli amministratori condominiali specifici obblighi e responsabilità. Dal Dm 1° febbraio 1986 la materia della prevenzione incendi ha subìto una serie di modifiche ed integrazioni normative. Da ultimo, il Dpr 1° agosto 2011, n. 151, riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, individua le attività soggette e opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.In particolare, ai fini dell’applicabilità della normativa, non ha alcuna importanza l’anno di costruzione degli edifici condominiali. Infatti, con il nuovo regolamento, il campo di assoggettabilità delle autorimesse ai procedimenti di prevenzione incendi non è più riferito al numero di autoveicoli presenti (come richiesto in precedenza), ma alla superficie. Nello specifico, sono soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi «autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadrati».L'amministratore di condominio è tenuto, tramite i poteri e doveri di controllo che gli sono imputati dal Codice civile e da disposizioni di leggi speciali, a impedire che i beni condominiali possano provocare danni ai condòmini e/o a terzi, di cui l’amministratore potrebbe (in determinati casi) rispondere personalmente, oltre a subire una eventuale condanna civile e/o penale.Pertanto, è corretto che l’amministratore dia l’incarico a un tecnico specializzato, il quale, sulla base dell’attuale normativa in materia, trovi la soluzione più adeguata al caso di specie.

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