L'esperto rispondeResponsabilità

SÌ ALLO SGRAVIO PER CHI VIENE DAL LAVORO A TERMINE

La domanda

Un lavoratore, al 31 agosto 2015 ha cessato un rapporto di apprendistato presso un altro datore di lavoro.È stato assunto con contratto a tempo determinato in data 10 settembre 2015, con scadenza 31 marzo 2016.Il datore vuole confermare tale assunzione allo scadere del contratto. Vale l'esonero in caso di trasformazione con decorrenza 1° aprile 2016? Come posso fare per non perdere il beneficio?

In attesa che l’Inps confermi anche per lo sgravio contributivo parziale della legge 208/2015 le regole già delineate in capo all’esonero di cui alla legge 190/2014, in analogia con dette istruzioni si può affermare che l’ipotesi descritta darà diritto all’incentivo, a partire dalla trasformazione a tempo indeterminato dell’attuale rapporto a termine. Infatti, la circolare Inps 17/2015 ha chiarito come le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, fruiscano del bonus contributivo a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’agevolazione il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dalla normativa in materia di contratto a termine, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

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