L'esperto rispondeResponsabilità

L'AMMINISTRATORE RISPONDE DEL 50% IRPEF NON ATTIVATO

La domanda

L'amministratore di condominio in carica non ha inviato ai condomini la comunicazione per le detrazioni del 50% ai fini Irpef, neanche dopo formale richiesta. È possibile rivalersi sull'amministratore? In che modo?

L'articolo 1130 del Codice civile, novellato dalla legge n. 220/2012, dispone espressamente, al n.5 dell'unico comma, che l'amministratore di condominio deve "eseguire gli adempimenti fiscali" inerenti alla gestione finanziaria del condominio. Fra questi si ritiene possa essere compresa la certificazione dell'amministratore del condominio che, in caso di opere eseguite su parti comuni, attesti di avere adempiuto agli obblighi previsti ai fini della detrazione fiscale e che indichi la somma di cui il contribuente-condomino singolo può tener conto ai fini della detrazione (si veda la sentenza della Cassazione 14 marzo 2012 n. 4094, ancorchè precedente alla riforma del condominio). Se l’amministratore non ha effettuato quanto imposto dalla legge, in virtù del rapporto di mandato conferitogli dal condominio, potrà incorrere in responsabilità per inadempimento e quindi sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dal condomino. Infatti, l'importo della detrazione per i lavori condominiali è determinato sulla base della tabella millesimale e l'amministratore è l'unico che, tenuto conto delle spese sostenute nell'anno e della ripartizione dei millesimi tra i proprietari, può rilasciare l'attestazione sull'importo detraibile da ciascuno dei condomini. Tra l'altro, tale obbligo è sancito dalla numerosa prassi amministrativa sulla materia ((articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, e circolari 57/E E 121/E del 1998).

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