IL RIMEDIO ALLE INFILTRAZIONI DAL PARCHEGGIO COMUNALE
Il parcheggio scoperto, destinato a uso pubblico di proprietà del Comune, e i garage sottostanti costituiscono un unico condominio. La situazione non differisce molto da quella dei cortili comuni sovrastanti garage interrati. Per questi casi, la giurisprudenza ritiene applicabile il criterio di ripartizione dettato dalla legge per i solai: le spese per la conservazione e riparazione del pavimento dell'area scoperta restano a carico del proprietario (o dei proprietari) della stessa; quelle per il solaio, comprese le opere di impermeabilizzazione, si ripartiscono in parti uguali tra i proprietari del piano sovrastante, da una parte, e i proprietari dei piani sottostanti, dall'altra (Cassazione, sezione II, 16 febbraio 2012, n. 2243). Nel caso illustrato dal lettore, pertanto, sarebbe opportuno convocare una riunione condominiale per la predisposizione di tabelle millesimali sulla base delle quali adottare le opportune deliberazioni in ordine ai lavori e provvedere, successivamente, alla ripartizione della spesa. Per promuovere con successo azioni risarcitorie nei confronti del proprietario dell'area scoperta, invece, occorre dimostrare che le infiltrazioni sono effetto di un uso improprio dell'area sovrastante o dell'inidoneità del pavimento della stessa in relazione alla destinazione di quell'area. Non è possibile, invece, pretendere la dismissione della destinazione a parcheggio solo perché si sono rese necessarie opere di riparazione del solaio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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