L'esperto rispondeResponsabilità

IL DISTACCO DALL'IMPIANTO NEL SUPERCONDOMINIO

La domanda

È possibile, in un supercondominio di 15 palazzine, che 11 si distacchino dal riscaldamento centralizzato per istituire un loro singolo impianto di riscaldamento centralizzato per palazzina?

Si ritiene che, nel caso di specie, si possa applicare il nuovo articolo 1118 del Codice civile che ha fatto proprio l’orientamento della giurisprudenza in tema di distacco da parte del singolo dall’impianto centralizzato di riscaldamento in virtù del rinvio alla disciplina del condominio per gli edifici in supercondominio. Anche nel caso del supercondominio, dovrà pertanto essere assicurato sul piano tecnico che non vi siano squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per altri condomini.I rinunzianti saranno comunque tenuti al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e la sua conservazione e messa a norma(fra le altre, Cassazione civile, sezione II, 13 novembre 2014 n. 24209). La norma pare aver dunque accolto il principio giurisprudenziale riconosciuto prima della riforma del condominio, per cui il condomino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini(Cassazione civile, sezione II, 29 settembre 2011, n. 19893).

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