L'esperto rispondeResponsabilità

IL COMPENSO AL MEDIATORE ALL'ATTO DELL'ACCORDO

La domanda

Con le mie sorelle ho messo in vendita un immobile di famiglia di valore consistente. L'agente che lo ha preso in carico avrebbe trovato uno o due potenziali acquirenti, che però devono a loro volta liberarsi di alcune proprietà in loro possesso per poter saldare. Ci sarebbe quindi stata prospettata la possibilità di dilazionare il rogito, subordinandolo alle vendite di queste proprietà, con limite di un anno, eventualmente rinnovabile ad un secondo anno. Piuttosto che abbassare il prezzo mi va benissimo incassare con qualche dilazione, ma ignoro quali siano i rischi di un accordo del genere. Quali precauzioni dovrei prendere per tutelarmi? Inoltre, l'agente sostiene che, anche se lui è tenuto "per legge" a seguire la trattativa fino in fondo, la sua percentuale deve essergli corrisposta per intero già dal compromesso. È questa la prassi in casi del genere?

Il diritto del mediatore al pagamento della propria provvigione sorge nel momento in cui le parti, a seguito del suo intervento, concludono la compravendita, a prescindere da un successivo inadempimento di uno o dell’altro contraente e senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative: la giurisprudenza maggioritaria ritiene sufficiente la stipula del preliminare per far sorgere il diritto al compenso.Per quanto riguarda i rischi relativi all’accordo di vendita descritto, trattandosi di fatto di un impegno al pagamento dilazionato, condizionato dalla vendita di ulteriori immobili, questi consistono chiaramente nella possibile mancata vendita o, più in generale, del mancato rispetto dei termini concordati.La tutela potrà consistere nel predisporre delle adeguate penali da versare in caso di inadempimento o ritardo della prestazione, oltre ad una caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione.

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