IL COMPENSO AL MEDIATORE ALL'ATTO DELL'ACCORDO
Il diritto del mediatore al pagamento della propria provvigione sorge nel momento in cui le parti, a seguito del suo intervento, concludono la compravendita, a prescindere da un successivo inadempimento di uno o dell’altro contraente e senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative: la giurisprudenza maggioritaria ritiene sufficiente la stipula del preliminare per far sorgere il diritto al compenso.Per quanto riguarda i rischi relativi all’accordo di vendita descritto, trattandosi di fatto di un impegno al pagamento dilazionato, condizionato dalla vendita di ulteriori immobili, questi consistono chiaramente nella possibile mancata vendita o, più in generale, del mancato rispetto dei termini concordati.La tutela potrà consistere nel predisporre delle adeguate penali da versare in caso di inadempimento o ritardo della prestazione, oltre ad una caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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