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FESTIVITÀ SOPPRESSE E CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

La domanda

In relazione ai contratti di solidarietà difensiva di tipo a, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è attualmente, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 608/96, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. In tale trattamento retributivo perso, vanno comprese anche le festività soppresse?

Per quanto concerne le giornate festive infrasettimanali, se la riduzione dell’orario di lavoro è di tipo orizzontale, il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro per la festività; invece, se la riduzione dell'orario di lavoro è di tipo verticale, occorre distinguere fra le seguenti due ipotesi:1) nel caso in cui la festività cade nel corso di un periodo lavorato e retribuito a orario normale, non sussistono i presupposti per l’intervento di integrazione salariale;2) negli altri casi, la festività in periodo di sospensione totale dal lavoro è da considerare pienamente integrabile.Con specifico riferimento alle festività soppresse, l’Inps – nella circolare 13 luglio 1994, n. 212, ha precisato che il trattamento non è integrabile - al pari dell’indennità sostitutiva delle ferie - in quanto non costituisce un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa.

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