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ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: SE IL CONTRATTO È SCADUTO

La domanda

In base alla nuova disciplina dettata dal jobs act, sono vietati i contratti di associazione in partecipazione, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore “fino alla loro cessazione”. Se in fase di avvio dell’associazione in partecipazione veniva stabilita nel contratto una scadenza, a un anno, con l’indicazione che il contratto si sarebbe ritenuto tacitamente rinnovato di anno in anno se non fosse data disdetta da una delle parti a mezzo raccomandata, dal momento che nessuno ha mai dato disdetta e il rapporto prosegue da anni, si può ritenere che il contratto non abbia più scadenza e quindi possa continuare a esistere come se fosse a tempo indeterminato?

L’abrogazione della disciplina del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ha fatto salva la previgente disciplina per quanto concerne i contratti già in essere alla data del 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni). Deve tuttavia ritenersi che, stante la “filosofia” cui è improntato il jobs act, che privilegia la costituzione di rapporti di lavoro “stabili”, non sia concesso – anche se nel contratto è stato previsto il tacito rinnovo – protrarre tale situazione all’infinito, dovendosi peraltro considerare anche se il contratto di associazione in partecipazione possa ritenersi legittimo in base ai requisiti che ne regolavano (sino a pochi mesi orsono) la disciplina (consegna del rendiconto, partecipazione dell’associato agli utili e alle perdite, requisiti e competenze dell’associato e così via). Peraltro, è alquanto dubbia la possibilità di rinnovare un contratto scaduto per una tipologia contrattuale abrogata.

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