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RESPONSABILITÀ SOLIDALE: LIMITI IN CASO DI CESSIONE

La domanda

Nella cessione di azienda o di ramo di azienda, il cessionario è corresponsabile per i debiti fiscali, contributivi e tributari sorti nel biennio precedente, o notificati tramite Equitalia nel biennio precedente?

Il lettore fa riferimento a una disciplina alquanto discussa, che – tra l’altro – è stata riformata con effetto dal 1° gennaio 2016.L’articolo 14 del Dlgs 472/1997 prevede un regime di responsabilità solidale nelle ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda, stabilendo che il cessionario risponda, in solido con il cedente, nel pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Tuttavia, il legislatore ha previsto importanti limitazioni a questa responsabilità, consistenti:1) nella preventiva escussione del cedente;2) nell’obbligo di versamento non eccedente il valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito;3) nell’obbligazione del cessionario limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.Una ulteriore tutela per l’acquirente è rappresentata, poi, dalla possibilità di chiedere un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il cessionario, a tal fine, può così chiedere all’agenzia delle Entrate un attestato che documenti il totale eventualmente dovuto all'Erario dal venditore dell’azienda. Il certificato, sia se negativo, sia se non rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio, e pertanto al cessionario dell’azienda non possono essere richieste somme.Esiste poi una clausola di salvaguardia per l’amministrazione, secondo la quale le limitazioni della responsabilità solidale non operano qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento è stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.Il Dlgs 158/2015, di riforma del sistema sanzionatorio, ha integrato questa norma, escludendo la responsabilità in questione allorché la cessione avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis del Rd 267/1942), di un piano attestato (articolo 67, comma 3, lettera d, dello stesso decreto) o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.L'agenzia delle Entrate (con la risoluzione 112/E/1999) aveva in passato già escluso tale responsabilità per le compravendite eseguite nelle procedure concorsuali. Secondo quel documento di prassi, infatti, una diversa interpretazione avrebbe comportato una sistematica responsabilità “esclusiva” (e non solidale) in capo al cessionario dei beni del fallimento, vista l’impossibilità di escutere preventivamente il fallito. Da segnalare, anche, che l’espressa esclusione della responsabilità introdotta anche per la fase di liquidazione del patrimonio interessa una vastissima platea di contribuenti. La nuova norma estende poi l’applicazione della disposizione a tutti i casi di trasferimento di azienda, inclusi i conferimenti. In passato, salvo isolate posizioni di taluni uffici, ne rispondeva invece soltanto l’acquirente.

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