PARTI COMUNI, CON I 4/5 SI CAMBIA LA DESTINAZIONE
Si ritiene che il caso descritto in quesito rientri nell’ipotesi prevista dal nuovo articolo 1117-ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012),che disciplina la modificazione delle destinazioni d’uso e stabilisce che l’assemblea condominiale, che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, possa modificare la destinazione d’uso delle parti comuni e, quindi, anche determinare la modifica da giardino in area parcheggio.La convocazione dell’assemblea, prosegue la norma, dev'essere affissa per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali e spazi di maggiore uso comune, e inoltre va inviata tramite lettera raccomandata o mezzi telematici equipollenti, in modo da pervenire 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Essa deve contenere l’indicazione delle parti comuni oggetto della modifica e specificare quale sarebbe la loro nuova destinazione d’uso. La delibera dovrà contenere la dichiarazione che sono stati effettuati gli adempimenti precedenti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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