L'esperto rispondeResponsabilità

PARTI COMUNI, CON I 4/5 SI CAMBIA LA DESTINAZIONE

La domanda

Abito al piano ammezzato di un condominio con due giardini, uno più grande e l'altro - più piccolo, chiuso - sotto il mio appartamento: ho due finestre che vi si affacciano. Alcuni condòmini, più volte, hanno chiesto all'amministratore di trasformare il giardino più piccolo in un'area di parcheggio, nonostante già il cortile sia adibito a questa funzione. Mi chiedo: è possibile trasformare un'area verde sempre protetta in parcheggio? Quale maggioranza in assemblea è necessaria per una tale trasformazione? Sono previste tutele nei miei confronti nel momento in cui venissero abbattuti il muro di recinzione e il cancello che lo custodisce?

Si ritiene che il caso descritto in quesito rientri nell’ipotesi prevista dal nuovo articolo 1117-ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012),che disciplina la modificazione delle destinazioni d’uso e stabilisce che l’assemblea condominiale, che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, possa modificare la destinazione d’uso delle parti comuni e, quindi, anche determinare la modifica da giardino in area parcheggio.La convocazione dell’assemblea, prosegue la norma, dev'essere affissa per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali e spazi di maggiore uso comune, e inoltre va inviata tramite lettera raccomandata o mezzi telematici equipollenti, in modo da pervenire 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Essa deve contenere l’indicazione delle parti comuni oggetto della modifica e specificare quale sarebbe la loro nuova destinazione d’uso. La delibera dovrà contenere la dichiarazione che sono stati effettuati gli adempimenti precedenti.

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