L'ORARIO SI MODIFICA CON IL SÌ DEL DIPENDENTE
Per il caso proposto, dove la variazione appare a titolo non temporaneo, è necessario tenere conto dei seguenti principi dettati dal Ccnl, in particolare dall’articolo 35:a) è prevista la reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze della struttura lavorativa e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;b) in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata, è necessaria la volontarietà delle parti.Pertanto, la modifica non può essere “forzosa” ma – come prevedono anche le norme in materia – richiede l’assenso del lavoratore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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