L'esperto rispondeResponsabilità

CALORE: CONTABILIZZAZIONE ENTRO DICEMBRE 2016

La domanda

Abito in un condominio con riscaldamento centralizzato (verticale, cioè ogni termosifone è collegato con quello sotto e sopra). Nell’ultima assemblea l’amministratore ha detto che il Dlgs 102/2014 obbliga a installare le valvole e i contabilizzatori di calore solo se è conveniente, convincendo molti proprietari a votare una mozione in base alla quale nel 2016 si dovrebbe effettuare solo una diagnosi energetica, per verificare la convenienza del lavoro. Io e alcuni altri condòmini abbiamo votato per effettuare, invece, il lavoro completo. Faccio presente che a questo punto, anche nel caso in cui la diagnosi sostenesse la convenienza del lavoro, l’eventuale scelta del preventivo verrebbe fatta nella successiva assemblea (a dicembre 2016) e, quindi, i lavori verrebbero effettuati nel 2017. È corretto il comportamento dell’amministratore?

Il Dlgs 102/2014, all'articolo 9, comma 5, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, alla lettera b, prevede che, «nei condomìni e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato».La successiva lettera c prevede che, «nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomìni o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma Uni En 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore».In caso di inosservanza di questo obbligo, l’articolo 16, comma 7, del decreto statuisce che, «nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c), il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale, che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare, sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro». La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando dalla relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei sistemi non è efficiente in termini di costi. Emerge, pertanto, che l’impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione dovrà essere attestata da un tecnico abilitato.Al riguardo, non essendo corretto il comportamento dell’amministratore, entro il 31 dicembre 2016 dovranno essere installati i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione così come previsto dalla normativa (e non basterà, come nel caso prospettato, scegliere un preventivo nell’assemblea che si terrà nel mese di dicembre 2016, con lavori che verrebbero eseguiti nel 2017). In caso contrario, scatteranno le sanzioni di cui all’articolo 16, comma 7, del Dlgs 102/2014.

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