L'esperto rispondeResponsabilità

I COMPENSI AGGIUNTIVI ALL'AMMINISTRATORE

La domanda

In sede di conferma dell'incarico, l'amministratore condominiale presenta una nota dei compensi richiesti. Oltre a un tariffario ordinario (compenso per l'incarico, compensi per gli oneri fiscali, ristoro forfettario di spese telefoniche e di cancelleria) su cui non vi è discussione, aggiunge richieste straordinarie per:a) compenso da stabilire di volta in volta per lavori straordinari di una certa entità (cosa che si può anche condividere, se questi lavori diventano consuetudine);b) compenso per solleciti a condòmini morosi, che ci trova contrari, perché, ex articolo 1130, punto 3, del Codice civile, è tra i compiti dell'amministratore attivarsi alla riscossione;c) compenso per le assemblee straordinarie oltre le due (accettabile se di modesto valore, sempre che, anche in questo caso, entri nelle consuetudini);d) compenso per passaggio di consegne in caso di cambio amministratore, che trova il nostro parere sfavorevole, in quanto in contrasto con l'articolo 1129, comma 8, del Codice civile.Qual è il parere dell'esperto?

Le osservazioni del lettore appaiono condivisibili, con alcuni distinguo. In particolare, per il sollecito ai condòmini morosi, è vero che, pur rientrando questo compito negli obblighi che la legge di riforma impone all'amministratore, egli può avere sostenuto spese extra, ad esempio per l'invio delle lettere raccomandate di sollecito, e/o di messa in mora, al condomino inadempiente. Quindi, un rimborso spese vive può essere preso in considerazione. Analogamente, per quanto riguarda il passaggio di consegne, anche in questo caso, pur essendo obbligato per legge, l'amministratore può andare incontro a spese vive per fare copie dei documenti contabili, degli estratti conto, dei verbali, delle fatture dei fornitori eccetera, ragion per cui è possibile prevedere un rimborso dei costi di questo genere, se le somme sono state anticipate dal professionista uscente.

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