COMPRAVENDITA DI IMMOBILI: IMPOSTA MINIMA A 1.000 EURO
L’imposta di registro è, in ogni caso, dovuta nella misura minima di 1.000 euro, indipendentemente dai criteri di tassazione dell’atto. L’articolo 10, comma 2, del Dlgs 23 del 2011 stabilisce che, «nei casi di cui al comma 1», ovvero nei casi di «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili», soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale, l’imposta stessa non può essere inferiore a 1.000 euro. Questa misura minima si aggiunge a quella prevista dall’articolo 41, comma 2, del Dpr 131/1986 e opera ove ricorrano trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso, soggetti a imposta proporzionale, sia pure contestualmente con altre fattispecie imponibili.La disciplina non incide sulla determinazione della base imponibile, che risulta, dunque, immutata rispetto all’attuale regolamentazione dell’imposta di registro, compresa la disciplina del cosiddetto prezzo valore. La misura di 1.000 euro quale “imposta minima” determina un aumento dell’imposizione in tutte quelle fattispecie, di non poco rilievo in alcuni territori italiani, nelle quali alla base dell’atto di trasferimento siano posti immobili (abitazioni, pertinenze, terreni agricoli) di esiguo valore (si veda lo Studio 1011/2013, approvato dall’Area scientifica studi tributari del Consiglio nazionale del notariato l’11 dicembre 2013).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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