L'esperto rispondeResponsabilità

BALCONE AGGETTANTE, COSTI A CARICO DEL PROPRIETARIO

La domanda

Dovendo provvedere alla manutenzione di un balcone aggettante, senza elementi decorativi, che affaccia su un cortile interno, le spese per il rifacimento della soletta sono sostenute dai proprietari dei due piani o, in toto, dal proprietario del balcone? In caso di distacco di calcinacci, la responsabilità è da imputare al proprietario del balcone aggettante o da condividere con il condominio, stante una recente deliberazione condominiale che dà mandato all’amministratore di provvedere al rifacimento dei balconi? Per l’esecuzione dei lavori (che, in alternativa, potrebbero essere svolti attraverso il passaggio dall’interno delle abitazioni dei proprietari), il condominio confinante, per il solo passaggio dal proprio vano scala allo scopo di accedere al cortile con posizionamento di impalcatura, non ravvisandolo come unica possibilità di passaggio per l’esecuzione dei lavori, ha chiesto una cifra con deposito cauzionale, superiore al costo complessivo preventivato. Appare, questo, un comportamento corretto?

I balconi aggettanti sono pacificamente considerati oggetto di proprietà individuale dei condòmini che vi hanno accesso. I lavori di rifacimento delle solette, che ne costituiscono la struttura portante, devono perciò essere eseguiti a cura e spese dei singoli condòmini proprietari di ciascun balcone. L'eventuale deliberazione condominiale con cui si dovesse dare mandato all'amministratore di provvedere a opere di rifacimento delle solette sarebbe radicalmente nulla (Cassazione, seconda sezione civile, 31 ottobre 2005, n. 21199). Al più, essa potrebbe produrre gli effetti di un incarico conferito all'amministratore dai soli condòmini consenzienti, al di fuori dei canali propri dell'organizzazione condominiale.In relazione alle somme chieste per l'accesso al cortile nel quale installare le impalcature, ove non si dovesse raggiungere un accordo, la somma sarà stabilita dal giudice sulla base del "danno" che l'accesso concretamente cagiona ai condòmini proprietari del vano scale (articolo 843, secondo comma, del Codice civile). Conviene, pertanto, chiedere formalmente l'accesso al cortile con una lettera raccomandata, in cui si descrivano tempi e modi dell'accesso e si indichi anche l'indennità ritenuta congrua dall'assemblea (sulla base della durata dei lavori e dell'intralcio che questi causano ai condòmini, dell'eventuale necessità di implementare i servizi di pulizia eccetera).Se il condominio vicino dovesse rifiutare l'accesso o contestare la quantificazione dell'indennità, potrebbe nascere un giudizio civile. È bene tenere presente che l'accesso dev'essere permesso ove risulti necessario per l'esecuzione delle opere. Il carattere della necessità dev'essere valutato secondo parametri di ragionevolezza. Il fatto che sia possibile calarsi nel cortile attraverso i balconi di un edificio condominiale, insomma, non rende quel cortile accessibile anche da quell'edificio.

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