LE AZIONI ESPERIBILI A TUTELA DEL BENE
La descrizione dei fatti compiuta dal lettore pare configurare una condotta lesiva del proprio diritto al godimento di un bene immobile, giusta previsione legislativa dell’articolo 908 del Codice civile, secondo cui il proprietario di un immobile ha il divieto di scaricare le acque piovane sul fondo del vicino. Viene a soccorso l’articolo 1170 del Codice civile, secondo il quale chi subisca turbative nel godimento del possesso di un immobile può, entro l’anno dall’inizio della condotta lesiva, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.In sostanza, chi abbia motivo di lamentare un danno concreto sul godimento del proprio bene, dopo aver formalmente diffidato la controparte dall’interrompere la condotta lesiva, può rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché adotti gli opportuni provvedimenti e sanzioni la parte inadempiente.Sussistendo i presupposti suddetti, ed accertata la violazione dei locali regolamenti e l’assenza di eventuali servitù di scarico acqua che rendano lecita l’attuale situazione, il lettore potrà pertanto agire come descritto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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