LA SANATORIA DELL'ABUSO CON ONERI A CARICO
Secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa «è ininfluente la “vetustà” dell’opera abusiva, posto che da un lato l'esercizio dei poteri repressivi in materia di abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione, dall’altro gli abusi stessi, i cui effetti perdurano nel tempo, sono suscettibili di sanzione in base alla normativa vigente all'atto della repressione» (si vedano, tra le tante, Tar Campania, Napoli, Sezione II, 11 luglio 2006, n. 7393; Consiglio di Stato, sezione V, 8 aprile 2014 n. 1650). Ciò premesso, nel caso di specie, oltre alle difformità dal permesso di costruire, è necessario anche considerare le variazioni essenziali dal medesimo di cui all’articolo 32 del Dpr 380/2001, quali, ad esempio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza. In ragione di quanto sopra, non sembra erronea la richiesta del Comune di pretendere la sanatoria dell’abuso tramite l’accertamento di conformità delle opere eseguite, con il pagamento degli oneri previsti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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