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LA SANATORIA DELL'ABUSO CON ONERI A CARICO

La domanda

Il comune ha rilasciato un nullaosta nel 1969 per la costruzione di un fienile ad uso agricolo, intestato al padre dell’attuale proprietario; il progetto autorizzato differisce dallo stato di fatto, perchè il fienile è stato realizzato in una posizione diversa (comunque senza violare i limiti di distanza dai confini, dalla strada eccetera); in sostanza, differisce l’area di sedime del fabbricato (oltre ad altre difformità di minore importanza, legate ad esempio al posizionamento delle aperture finestrate). Il comune, richiamando l’articolo 31 del Tu, ritiene che, trattandosi di un intervento eseguito in totale difformità dal permesso, per la sanatoria dell’abuso sia dovuto il pagamento degli oneri (in questo caso non in misura doppia, poichè sia il proprietario attuale che il padre sono imprenditori agricoli). È corretto?Non c’è possibilità di appellarsi, visto che comunque un atto autorizzativo c’è e sono trascorsi ben 46 anni dall’epoca della commissione dell'abuso?

Secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa «è ininfluente la “vetustà” dell’opera abusiva, posto che da un lato l'esercizio dei poteri repressivi in materia di abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione, dall’altro gli abusi stessi, i cui effetti perdurano nel tempo, sono suscettibili di sanzione in base alla normativa vigente all'atto della repressione» (si vedano, tra le tante, Tar Campania, Napoli, Sezione II, 11 luglio 2006, n. 7393; Consiglio di Stato, sezione V, 8 aprile 2014 n. 1650). Ciò premesso, nel caso di specie, oltre alle difformità dal permesso di costruire, è necessario anche considerare le variazioni essenziali dal medesimo di cui all’articolo 32 del Dpr 380/2001, quali, ad esempio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza. In ragione di quanto sopra, non sembra erronea la richiesta del Comune di pretendere la sanatoria dell’abuso tramite l’accertamento di conformità delle opere eseguite, con il pagamento degli oneri previsti.

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