LA CESSIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEI MOROSI
A norma dell’articolo 1260 del Codice civile, il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.Per l’efficacia della cessione, l’articolo 1264 dispone peraltro che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.E, dunque, in assenza di divieti di legge o di regolamento, riteniamo che il credito verso il condomino moroso possa essere ceduto all'impresa aggiudicataria dell’appalto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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