L'ESONERO NEL PASSAGGIO AL TEMPO INDETERMINATO
La risposta al quesito 4194 è corretta. Nel caso in esame, il lavoratore è stato assunto con contratto a termine il 27 aprile 2015, per poi essere trasformato a tempo indeterminato il 1° novembre 2015 (dopo oltre sei mesi di rapporto di lavoro a tempo determinato). Orbene, è pacifica la correttezza circa il diritto all’esonero contributivo triennale di cui alla legge 190/2014 con riferimento al caso in esame. Così recita la circolare Inps 17/2015: «Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 5, comma 4-quater, del Dlgs n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato». L’ultimo periodo delle istruzioni citate non lascia spazio a dubbi.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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