L'esperto rispondeResponsabilità

L'ESONERO NEL PASSAGGIO AL TEMPO INDETERMINATO

La domanda

In riferimento alla risposta al quesito 4194 («Cambio di tipologia con esonero contributivo»), pubblicato sull'Esperto risponde 48/2015, non si concorda con la risposta affermativa data dall'esperto alla possibilità di godere dei benefici contributivi per il caso in esame. Nello specifico, essendo stato assunto il dipendente in data 27 aprile 2015 a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato il 1° novembre 2015, non risulta soddisfatto il requisito secondo il quale, nei sei mesi precedenti l'assunzione (e non la trasformazione), il lavoratore non debba aver avuto rapporti a tempo indeterminato, visto che si trovava in questa situazione fino al 31 marzo 2015.

La risposta al quesito 4194 è corretta. Nel caso in esame, il lavoratore è stato assunto con contratto a termine il 27 aprile 2015, per poi essere trasformato a tempo indeterminato il 1° novembre 2015 (dopo oltre sei mesi di rapporto di lavoro a tempo determinato). Orbene, è pacifica la correttezza circa il diritto all’esonero contributivo triennale di cui alla legge 190/2014 con riferimento al caso in esame. Così recita la circolare Inps 17/2015: «Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 5, comma 4-quater, del Dlgs n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato». L’ultimo periodo delle istruzioni citate non lascia spazio a dubbi.

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