L'ASCENSORE NEI CONDOMÌNI CON INGRESSO IN COMUNE
Occorre preliminarmente accertare se l’atto dichiarativo, reso al notaio, sia stato sottoscritto da tutti i condomini o da alcuni soltanto di essi.A prescindere dal richiamato atto notarile occorre verificare se, dagli atti di acquisto e dal regolamento contrattuale, sia dato evincere che l’ingresso e il vano scale dei due condominii siano comuni ai due fabbricati.Se la prassi di cui parla il lettore non sia supportata da convenzioni contrattuali e/o dal regolamento condominiale, riteniamo – pur se l’amministrazione dei due condomini è tenuta da un unico amministratore – che la delibera relativa alla installazione dell’ascensore, nella scala comune debba essere approvata dalle assemblee di ciascuno dei due condominii in base ai rispettivi millesimi, congiuntamente o separatamente.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo