L'esperto rispondeResponsabilità

L'ASCENSORE NEI CONDOMÌNI CON INGRESSO IN COMUNE

La domanda

Una complessa proprietà, originariamente di un unico soggetto, a seguito di successioni, è stata suddivisa in un primo fabbricato (ora condominio),ed un secondo fabbricato (ora condominio) costituito da 2 appartamenti con diritto di ingresso e passaggio tramite la scala del primo (le coperture sono autonome). Successivamente, a mezzo di atto notarile, è stata riconosciuta la proprietà comune, per i due fabbricati, dell'ingresso e del vano scale, nella proporzione di 823/1000 per il primo e 177/1000 per il secondo. Il primo condominio, che ha un amministratore, delibera e semplicemente comunica al secondo (che non ha amministratore) la sua quota spese. È corretto? L'innovazione di un ascensore nella scala comune deve prevedere nella formazione della maggioranza anche le 177/1000 quote del secondo condominio?

Occorre preliminarmente accertare se l’atto dichiarativo, reso al notaio, sia stato sottoscritto da tutti i condomini o da alcuni soltanto di essi.A prescindere dal richiamato atto notarile occorre verificare se, dagli atti di acquisto e dal regolamento contrattuale, sia dato evincere che l’ingresso e il vano scale dei due condominii siano comuni ai due fabbricati.Se la prassi di cui parla il lettore non sia supportata da convenzioni contrattuali e/o dal regolamento condominiale, riteniamo – pur se l’amministrazione dei due condomini è tenuta da un unico amministratore – che la delibera relativa alla installazione dell’ascensore, nella scala comune debba essere approvata dalle assemblee di ciascuno dei due condominii in base ai rispettivi millesimi, congiuntamente o separatamente.

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