L'esperto rispondeResponsabilità

IL RIMEDIO AL FORO PRODOTTO NEL SOFFITTO DEL VICINO

La domanda

A seguito di un intervento di ristrutturazione, la ditta esecutrice ha causato una rottura (foro sul soffitto) nell'appartamento sottostante. Dopo aver provveduto alla riparazione del foro (circa 10 cm di diametro), si doveva provvedere alla tinteggiatura della sola parte riparata, o dell'intero soffitto. La persona danneggiata pretende invece che venga tinteggiata in toto la stanza, che però presenta uno stato di ammaloramento generale, essendo un'abitazione sulla quale non vengono effettuati interventi da oltre 20 anni, con la vernice risulta distaccata su alcuni punti, con presenza di macchie non certo causate dal danno recente. Si chiede se sia corretto pretendere la tinteggiatura di tutto il locale con un intervento che comporta la raschiatura della vernice preesistente e la stuccatura, dunque molto oneroso e, in ogni caso, non legato all'evento di rottura accidentale.

Il danno cagionato per responsabilità della ditta esecutrice fa sorgere l’obbligo in capo al responsabile civile di rifondere il danneggiato mediante la reintegrazione del danno in forma specifica – in tal caso il ripristino dello stato dei luoghi al momento antecedente il sinistro – ovvero la liquidazione di una somma economicamente equivalente al pregiudizio subito.Nello specifico, dalla descrizione operata dal lettore, non paiono sussistere elementi tali da giustificare la richiesta di ritinteggiatura dell’intera stanza, qualora un intervento localizzato sia sufficiente ad ottenere il ripristino sopra descritto.Anche in caso di liquidazione del danno, pertanto, la somma riconosciuta dovrà consistere nell’importo strettamente necessario all’esecuzione di tale intervento, salva la dimostrazione di ulteriori danni subiti e direttamente connessi al sinistro.

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