BANCHE: I LIMITI ALLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ
Premesso che, ai sensi dell’articolo 2519 del Codice civile, alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni inerenti le società per azioni, ne consegue che anche in queste forme societarie cooperative è ammessa l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori. In particolare, il Codice civile all’articolo 2395 prevede che l’azione individuale di risarcimento del danno spettante al socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, possa essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo. Tanto detto, va però evidenziato che la recente normativa emanata per affrontare la gestione delle banche in difficoltà (e in particolare il decreto legislativo n. 180/2015 ed il successivo decreto legge n.183 del 22 novembre 2015, cosiddetto decreto “salva banche”), impedisce che i singoli azionisti o creditori sociali possano intraprendere autonome azioni di responsabilità verso gli amministratori di tali istituti. L’esercizio di tali azioni, infatti, è stato riservato ai commissari speciali nominati per la gestione straordinaria di singoli istituti di credito, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia. Di fatto, quindi, assieme al salvataggio delle banche è stata concessa anche una maggiore tutela ai loro amministratori.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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