L'esperto rispondeResponsabilità

RISTRUTTURAZIONE SENZA GARANZIA DECENNALE

La domanda

Vorrei sapere se, alla luce della sentenza della Corte di cassazione 22553/2015, l'obbligo della polizza decennale postuma (ex Dlgs 122/2005) si estende anche ai lavori di ristrutturazione, le cui opere sono destinate per loro natura a una lunga durata.In altre parole, considerato che l'interpretazione dell'articolo 1669 del Codice civile data dalla Suprema corte riguarda non solo i difetti costruttivi inerenti alla sola fase di costruzione dell'edificio ma anche gli interventi successivi destinati per loro natura a lunga durata, è corretto dedurre che tale garanzia dev'essere assicurata da una polizza obbligatoria per legge?

Se abbiamo ben compreso il tenore del quesito, quanto al rilascio di una polizza assicurativa, la risposta è negativa, nel senso che una società che ristruttura un immobile, già esistente, non è tenuta al rilascio della cosiddetta “garanzia decennale postuma”, prevista dall’articolo 4 del Dlgs 20 giugno 2005, n. 122, in tema di «disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire...». Infatti, la norma è riferita agli acquirenti di immobili da costruire, e non a eventuali ristrutturazioni di immobili già esistenti. Si veda, in questo senso, l’articolo 4 del citato Dlgs 122/2005, per il quale «il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del Codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione».Si tenga presente che l’articolo 12, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile – in tema di interpretazione della legge - dispone che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Anche le prime interpretazioni giurisprudenziali, circa il Dlgs 122/2005, evidenziano il carattere di specialità e di tipicità della normativa in materia di immobili da costruire.Resta fermo che – secondo la pronuncia della Cassazione 4 novembre 2015, n. 22553 – può rispondere per i gravi vizi e difetti, a norma dell’articolo 1669 del Codice civile, anche l’autore di opere e interventi su un preesistente edificio.

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