L'esperto rispondeResponsabilità

LIMITI ALLA CANCELLAZIONE DELLE FERIE DEL DIRIGENTE

La domanda

Sono dirigente nel settore commercio. Dal 2012 la società per cui lavoro mi ha cambiato ogni anno ruolo organizzativo, affidandomi responsabilità crescenti, a livello internazionale e come ampiezza del perimetro di business, per cui mi sono trovato a ricoprire ruoli che richiedevano ogni volta nuove competenze. Di recente, con mia sorpresa, mi è stato contestato di non avere fruito completamente delle ferie maturate a dicembre 2014, con relativa cancellazione delle ferie stesse. Mi domando se sia lecito questo comportamento, visto che sono ancora dipendente della società e il continuo cambiamento di mansione organizzativa mi ha richiesto maggiore tempo da dedicare alle nuove mansioni, ragion per cui la mancata fruizione delle ferie non è dipesa dalla mia volontà, ma da oggettive esigenze aziendali.

Secondo un'autorevole dottrina, il dirigente di rango elevato perde il diritto alle ferie quando rientra nel suo potere di stabilire se e quando fruirne ed egli non l’abbia fatto; parimenti, per una rilevante parte della giurisprudenza, il dirigente, al quale è riconosciuto il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, nel caso in cui non eserciti questo potere, e, quindi, non fruisca dei relativi periodi di riposo, non ha diritto a percepire l'indennità sostitutiva, salvo che non provi l'esistenza di necessità aziendali eccezionali e obiettive che gli abbiano impedito la fruizione delle ferie. In questo senso, si vedano Tribunale Firenze, 20 gennaio 2015, Tribunale Rieti, 21 agosto 2012, Tribunale Torre Annunziata, 13 febbraio 2007. Quest'ultima sentenza ha affermato che il dirigente ha diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute, qualora venga accertato che il mancato godimento non sia dipeso dalla sua volontà e non sia a lui comunque imputabile (alla stregua del principio affermato, il giudice ha riconosciuto il diritto all'indennità richiesta a dirigenti medici che non avevano potuto godere delle ferie arretrate per motivate esigenze di servizio, come attestato dalla documentazione proveniente dalla stessa azienda sanitaria).

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