LIMITI ALLA CANCELLAZIONE DELLE FERIE DEL DIRIGENTE
Secondo un'autorevole dottrina, il dirigente di rango elevato perde il diritto alle ferie quando rientra nel suo potere di stabilire se e quando fruirne ed egli non l’abbia fatto; parimenti, per una rilevante parte della giurisprudenza, il dirigente, al quale è riconosciuto il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, nel caso in cui non eserciti questo potere, e, quindi, non fruisca dei relativi periodi di riposo, non ha diritto a percepire l'indennità sostitutiva, salvo che non provi l'esistenza di necessità aziendali eccezionali e obiettive che gli abbiano impedito la fruizione delle ferie. In questo senso, si vedano Tribunale Firenze, 20 gennaio 2015, Tribunale Rieti, 21 agosto 2012, Tribunale Torre Annunziata, 13 febbraio 2007. Quest'ultima sentenza ha affermato che il dirigente ha diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute, qualora venga accertato che il mancato godimento non sia dipeso dalla sua volontà e non sia a lui comunque imputabile (alla stregua del principio affermato, il giudice ha riconosciuto il diritto all'indennità richiesta a dirigenti medici che non avevano potuto godere delle ferie arretrate per motivate esigenze di servizio, come attestato dalla documentazione proveniente dalla stessa azienda sanitaria).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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