L'esperto rispondeResponsabilità

BARRA AUTOMATICA, SPESE SECONDO I MILLESIMI

La domanda

Un condominio, con 28 abitazioni e 31 box, ha un ampio spazio comune destinato a a parcheggio auto e verde. Tre condòmini sono esterni e proprietari del solo box, mentre tre "interni" sono proprietari della sola abitazione. È stato deliberato di chiudere lo spazio comune con una barra automatica. Giurisprudenza vuole che ogni condomino, anche quelli proprietari del solo box o della sola abitazione, abbia diritto a parcheggiare la propria autovettura e, in caso di assegnazione di posto auto, ogni condomino, indipendentemente dal valore millesimale, ha diritto a un posto auto. Nel regolamento condominiale, di natura assembleare, il caso non è trattato. Da ciò consegue che ciascun condomino può servirsi dell’area comune, indipendentemente dal valore millesimale posseduto. Pertanto il godimento dello spazio comune spetta a ciascun condomino in modo paritario e, come tale, in parti uguali va fatta la ripartizione delle spese. Premesso ciò, chiedo il parere dell'esperto sul criterio di ripartizione delle spese per il nuovo impianto (la barra automatica) e per la relativa manutenzione.

Secondo l'articolo 1123 del Codice civile, le spese per l’installazione e la manutenzione della barra automatica a chiusura dell'accesso all'area comune devono essere suddivise secondo i millesimi di proprietà di ciascun condomino, salvo che non subentri una convenzione scritta, e sottoscritta da tutti i condòmini, che stabilisca un differente riparto. Diverso è il concetto di uso comune di un bene condominiale, quale l’area parcheggio, per cui si deve far riferimento all’articolo 1102 del Codice civile, che stabilisce il diritto di ciascun condomino a usare la cosa comune rispettandone la destinazione e consentendo agli altri comproprietari di farne pari uso; ciò, però, non implica suddivisione in quote uguali delle relative spese, per le quali si segue il criterio indicato.

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