L'esperto rispondeResponsabilità

AZIONE DI RIDUZIONE PER LE QUOTE NON DISPONIBILI

La domanda

Siamo fratello e sorella. Nel 2007, morto nostro padre, abbiamo trasferito le disponibilità liquide, d'accordo con nostra madre (senza rinuncia all'eredità, ma come "parcheggio"), sul conto a lei intestato, con le procure sul conto a nostro favore e polizze assicurative intestate alla mamma, con noi fratelli beneficiari. A settembre 2007 nostra madre ha acquistato un immobile a lei intestato. A luglio 2008 è deceduta: nel frattempo aveva fatto testamento, lasciando l'immobile a uno dei miei figli e le disponibilità liquide e delle polizze assicurative, delle quali aveva cambiato i beneficiari, ai miei tre figli e ai due figli di mia sorella.Io e mia sorella abbiamo, nel 2009, accettato l'eredità del padre e vorremmo iniziare, di comune accordo, un'azione di riduzione, stante che i miei figli hanno pubblicato il testamento. Vorremmo capire il valore dell'accettazione effettuata nel 2009 e che cosa si profila.

Nel 2009 è stata accettata l'eredità del padre e, quindi, il lettore e sua sorella hanno assunto formalmente il titolo di eredi, nonché la relativa quota del patrimonio. Al momento della morte della mamma, l’eredità della medesima (pertanto, tutto il suo patrimonio) si è devoluta secondo testamento e, per quanto eventualmente non disposto con il testamento, per legge. La madre doveva rispettare le quote di legittima spettanti ai propri figli; se, di fatto, con il testamento i loro diritti sono stati lesi, il lettore e la sorella potranno vederli riconosciuti mediante l’azione di riduzione. In altre parole, la madre poteva disporre liberamente della sola quota disponibile.

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