UN ATTO PER CAMBIARE LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La modifica delle quote di partecipazione agli utili deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata. Nelle società semplici, in quelle a nome collettivo e in quelle in accomandita semplice, l’articolo 5 del Tuir prevede l’imputazione del reddito a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, o da un altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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