SECONDA PARABOLA, SERVE IL SÌ DELL'ASSEMBLEA
Il lettore può installare la parabola per l’acquisizione dei dati informativi relativi alla sua attività professionale, avvalendosi della disposizione contenuta nell’articolo 1120, secondo comma, n. 3, del Codice civile, per la quale, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, i condòmini possono installare «impianti per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze». Nella installazione della parabola, non potrà però essere alterata la destinazione del tetto, né essere impedito agli altri condòmini di farne uso secondo il loro diritto.A seguito della istanza di installazione da parte del condomino, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, che deve contenere le indicazioni del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino a fornire le necessarie integrazioni.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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