RIFIUTO DELLA RIASSUNZIONE: SI LIBERA UN NUOVO BONUS
L’argomentazione esposta è corretta. Infatti, la circolare Inps 17/2015, al punto 4, lettera a, specifica come non possa portare all’esonero l’assunzione che viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato (o cessato da un rapporto a termine). Se però, come ipotizzato dal quesito, il lavoratore titolare del diritto in questione dovesse rifiutare la riassunzione, a quel punto decadrebbe la condizione ostativa all’assunzione di un nuovo lavoratore, con il godimento dell’incentivo in esame. Per opportunità – anche ai fini di darne dimostrazione in caso di controlli ispettivi – l’invito alla riassunzione e il conseguente rifiuto andranno "tracciati" per iscritto. Con riferimento alla seconda domanda, se il licenziamento fosse stato effettuato per "mancato superamento del periodo di prova", pare possibile affermare che l’esonero ex comma 118 dell’articolo 1 della legge 190/2014 è applicabile al nuovo assunto – sussistendo altresì le altre condizioni richieste – poiché il licenziamento riferito al caso in esame rientra nella sfera del libero recesso, non facendo scattare alcun diritto di precedenza. Sul punto, tuttavia, qualche dubbio rimane, non essendovi una posizione ufficiale da parte dell’Inps, che si è limitato – in via generale - ad annoverare tra le condizioni ostative, che precludono l’accesso all’agevolazione, la violazione del diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal Ccnl, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo