L'esperto rispondeResponsabilità

PERMESSI EX LEGGE 104 ESTESI ALLE PRENOTAZIONI

La domanda

Vorrei sapere se, per prenotare visite specialistiche per un figlio sordomuto, posso usufruire dei permessi previsti dalla legge 104/1992. Per accompagnarlo alle visite ne ufruisco già, ma per le prenotazioni, non essendo sicuro, utilizzo ore di ferie.

La disposizione normativa citata si riferisce alla fruizione di permessi per l’assistenza, e nulla specifica circa il godimento degli stessi per le finalità di prenotazione delle visite. Pur tuttavia, non si rinviene nella normativa stessa l’obbligo di trascorrere con il disabile l’intera giornata, ma risulta essenziale che la fruizione dei giorni di permesso sia comunque finalizzata alla cura e alle esigenze del disabile (prenotazioni di visite mediche, ritiro di referti e così via). Si ritiene, dunque, che i permessi in oggetto possano essere utilizzati anche per le finalità in questione. Sul punto, ad esempio, l’interpello 30/2010 del ministero del Lavoro chiarisce che l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali differenti rispetto alla concreta e fisica assistenza: l'interpello - sebbene tratti del beneficio del congedo straordinario (Dlgs 151/2001) - riporta ai princìpi fondanti della legge 104/1992, specificando come non appaia conforme allo spirito della norma porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile. Tale prassi risulterebbe, peraltro, in contrasto con i principi formulati dalla stessa legge 104/1992, che mira, invece, a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l'adozione delle misure atte a favorirla. Infatti, l'assistenza si può sostanziare in attività collaterali e ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile, quali l'accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, o un'attività di assistenza che non necessariamente richieda la presenza del disabile, ma che risulti di supporto per il medesimo (ad esempio, per la prenotazione e il ritiro di esami clinici). Viceversa, l’utilizzo per finalità del tutto estranee alla legge determinerebbe un abuso del diritto.

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