L'esperto rispondeResponsabilità

NIENTE DELEGHE ALL'AMMINISTRATORE

La domanda

Se un regolamento contrattuale stabilisce che l'amministratore può avere una delega, come tutti gli altri condòmini, ciò contrasta con la riforma del condominio?

L’articolo 67, 5° comma, disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea». Il successivo articolo 72 statuisce che «i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69». Nei “regolamenti di condominio” che non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69, occorre includere anche il regolamento contrattuale.Per quel che riguarda, invece, il numero di deleghe da conferire agli “altri condomini”, l’articolo 67, 1° comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta. Se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale».Al riguardo, va precisato che la clausola del regolamento contrattuale che limita o riduce il numero di deleghe conferibili (rispetto a quelle indicate nel 1° comma dell’articolo 67 citato) non pregiudica l’inderogabile diritto di ogni condomino di farsi rappresentare in assemblea, ma si limita solo a regolarne l’esercizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©