L'ISTANZA PRESENTATA E IL PREAVVISO DI DINIEGO
L’istituto del preavviso di diniego ha la funzione di portare a conoscenza dell’interessato i motivi che non consentono di poter accogliere la domanda presentata, e di permettere allo stesso di produrre le ragioni che militano, invece, a favore dell’accoglimento dell’istanza, di modo che l’amministrazione possa poi provvedere in via definitiva.L’articolo 146 del Dlgs 42/2004 specifica, in merito, che, con la ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità, in quanto il parere negativo della Soprintendenza è vincolante e ha natura di atto di diniego. Il parere si presenta, infatti, come atto di arresto procedimentale immediatamente impugnabile, proprio perché non ha solo valore consultivo, ma è in grado di incidere sulla sfera giuridica del destinatario (Tar Campania, sezione VII, n. 4339/2014, Tar Umbria Perugia, sezione I, n. 11/2013).Il potere decisionale è, dunque, nella sostanza attribuito alla Soprintendenza (Tar Sardegna Cagliari, sezione II, n. 33/2013). Una diversa determinazione del Comune potrebbe essere oggetto di impugnazione da parte di terzi che ritengano di subire una lesione a causa del provvedimento. Inoltre, lo stesso Comune, nell’esercizio del potere di autotutela, potrebbe annullare il provvedimento.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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