L'esperto rispondeResponsabilità

I CRITERI PER L'UTILIZZO DI DATI «SATELLITARI»

La domanda

A seguito di una installazione di dispositivi satellitari su autovetture aziendali date in uso al dipendente, dispositivi necessari per una più conveniente polizza assicurativa, ci si rende conto, da un controllo dei viaggi effettuati da un venditore, che questi non effettua le visite ai clienti come da contratto e, soprattutto, non effettua le uscite che dovrebbe fare. È possibile aprire un provvedimento disciplinare sulla base di tali rilevamenti? Si specifica che il lavoratore è stato messo al corrente di tale dispositivo.

L’articolo 4 della legge 300 del 1970, come modificato dal Dlgs 151 del 2015, prevede che strumenti dai quali può derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono impiegati «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e... installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali» o, in mancanza, «previa autorizzazione della direzione territoriale del Lavoro». Le informazioni raccolte attraverso tali dispositivi possono essere poi utilizzate «a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli».Pertanto, l’installazione del dispositivo satellitare sull’autovettura aziendale è legittima solo se sussiste un previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o, in alternativa, l’autorizzazione della direzione territoriale del Lavoro, e le informazioni raccolte possono essere utilizzate al fine di avviare un procedimento disciplinare solo se il lavoratore è stato adeguatamente informato delle modalità d’uso del dispositivo e della possibilità di effettuare controlli sulla sua prestazione lavorativa.

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