L'esperto rispondeResponsabilità

CON IL CONTRATTO SI CEDE ANCHE IL BENEFICIO

La domanda

Siamo uno studio associato di medici, e nel 2015 abbiamo assunto dipendenti con agevolazioni contributive, ex articolo 1 della legge 190/2014. Vorremmo costituire una Stp (società tra professionisti) in forma di società in accomandita semplice (Sas), con trasformazione dello studio associato in Sas. o con conferimento dello stesso nella costituenda società.Si chiede se, in questi due casi, per i dipendenti assunti con le procedure descritte, potremmo perdere il diritto alle agevolazioni contributive.

Le agevolazioni non vanno perse. Infatti, la circolare Inps 178/2015 precisa che - nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato (articolo 1406 del Codice civile), con passaggio del dipendente al cessionario - la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto, in tal caso, si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto, che prosegue con il datore di lavoro cessionario. Peraltro, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo, non goduto dal cedente, ex articolo 2112 del Codice civile, secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©