CLAUSOLE CONTRATTUALI MODIFICABILI ALL'UNANIMITÀ
All’interno del regolamento condominiale di tipo contrattuale vi sono clausole contrattuali (relative ai diritti dei condòmini) modificabili con il consenso scritto di tutti i proprietari, e clausole regolamentari modificabili con delibera assembleare (Cassazione civile, 943/1999, e Cassazione civile, sezione II, 23118/2015 e 3509/2015). Questo principio è stato precisato da una sentenza del 2012, la 13728, sempre della Suprema corte, secondo cui «i divieti e le limitazioni d'uso che si sostanzino in limitazioni del diritto dominicale dei singoli condòmini..., per essere invocati devono essere chiaramente specificati nelle clausole regolamentari», che in tal senso non sono modificabili a semplice maggioranza assembleare. Alla luce del principio citato, bisognerà esaminare con estrema attenzione il testo del regolamento, per verificare se sussistono divieti particolari; diversamente, l’uso dei beni comuni potrà essere modificato con delibera assembleare.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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