L'esperto rispondeResponsabilità

LE SPESE DI CORRISPONDENZA PER MILLESIMI DI PROPRIETÀ

La domanda

Mi sembra che la Cassazione si sia più volte espressa sul fatto che le spese postali che attengono all'invio della corrispondenza condominiale (avvisi di convocazione assemblea, di invio verbale e altre varie comunicazioni) debbano essere addebitate non singolarmente, ma in proporzione ai millesimi di proprietà. Si chiede se un condomino, dopo anni che chiede inutilmente che sia adottato questo tipo di ripartizione della spesa, può chiedere di annullare la delibera condominiale di approvazione del conto consuntivo nel quale tale voce è addebitata in modo individuale ai singoli condomini, anche se gli altri condomini accettano questo diverso criterio di ripartizione che oltretutto è consigliato dall'amministratore.

Salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, le spese relative alla corrispondenza con i condomini deve essere ripartita in base al primo comma dell’articolo 1123 del Codice civile e, cioè, in base ai millesimi di proprietà. Non sono quindi ammessi i cosiddetti addebiti personali, posto che in mancanza del diretto riconoscimento dell’interessato o dell’accertamento giudiziale, l’assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo di spesa. Quest’ultima deve essere provvisoriamente ripartita tra tutti i condomini, secondo gli ordinari criteri millesimali, fermo il diritto dei condomini di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, contro il condomino da essi ritenuto effettivamente responsabile, per ottenere da lui il rimborso di quanto indebitamente anticipato. Fino a quel momento, l’assemblea è tenuta a rispettare la regola generale stabilita dall’articolo 1123 del Codice civile (Cassazione 7890/1999).La delibera assembleare che ha approvato la ripartizione delle spese sulla base degli addebiti ai singoli condomini deve dunque ritenersi annullabile e può essere impugnata nei trenta giorni di cui all’articolo 1137.

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