LE SPESE DI CORRISPONDENZA PER MILLESIMI DI PROPRIETÀ
Salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, le spese relative alla corrispondenza con i condomini deve essere ripartita in base al primo comma dell’articolo 1123 del Codice civile e, cioè, in base ai millesimi di proprietà. Non sono quindi ammessi i cosiddetti addebiti personali, posto che in mancanza del diretto riconoscimento dell’interessato o dell’accertamento giudiziale, l’assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo di spesa. Quest’ultima deve essere provvisoriamente ripartita tra tutti i condomini, secondo gli ordinari criteri millesimali, fermo il diritto dei condomini di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, contro il condomino da essi ritenuto effettivamente responsabile, per ottenere da lui il rimborso di quanto indebitamente anticipato. Fino a quel momento, l’assemblea è tenuta a rispettare la regola generale stabilita dall’articolo 1123 del Codice civile (Cassazione 7890/1999).La delibera assembleare che ha approvato la ripartizione delle spese sulla base degli addebiti ai singoli condomini deve dunque ritenersi annullabile e può essere impugnata nei trenta giorni di cui all’articolo 1137.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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