L'esperto rispondeResponsabilità

IL «DIVERSO UTILIZZO» ANCHE PER LA FACCIATA

La domanda

Sono proprietaria in un condominio con 38 unità immobiliari; dobbiamo rifare le facciate con una spesa di circa 500.000 euro. Nel condominio sono presenti 4 unità con attività commerciali, di cui un'unità completamente interrata e 3 unità seminterrate. Queste 4 unità hanno 452 millesimi e vogliono partecipare a una spesa di 140.000 euro, mentre la spesa totale è di 500.000. Alcuni condomini, pur di fare il lavoro accettano. I condomini che non accettano e votano contro, se impugnano la delibera, possono ottenere dal giudice di partecipare alla spesa in base ai loro millesimi di proprietà e non secondo la ripartizione della spesa che fa pagare in meno le 4 unità?

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la facciata – costituita dai muri perimetrali dell’edificio condominiale – è di proprietà indivisa per quote millesimali di tutti i condomini, sicché tutti devono concorrere in ragione della loro quota alle spese per la sua conservazione, manutenzione e riparazione (Cassazione 30 gennaio 1998, n. 945). Alle spese di rifacimento della facciata devono quindi contribuire anche le proprietà non corrispondenti alle parti di facciata riparate perché il decoro architettonico è un bene comune e inscindibile di tutti i condomini, tra cui i proprietari dei box e delle unità interrate o seminterrate.E tuttavia, per la Cassazione 23 dicembre 1992, n. 13655, «il criterio di ripartizione delle spese di cui all’articolo 1123 del Codice civile, con riguardo all’ipotesi di cui al comma 2, può trovare applicazione in concrete circostanze, con riguardo a qualunque parte comune dell’edificio e quindi anche alla facciata, in guisa che i condomini siano obbligati a contribuire alle spese di manutenzione e riparazione, non in base ai valori millesimali, ma in ragione dell’utilità che la cosa comune sia obiettivamente destinata ad arrecare a ciascuna delle proprietà esclusive, laddove la spesa potrebbe gravare indistintamente su tutti i partecipanti alla comunione secondo il criterio generale di cui all’articolo 1104 del Codice cvile solo se la cosa comune, in relazione alla sua consistenza ed alla sua funzione, fosse destinata a servire ugualmente ed indiscriminatamente i diversi piani o le singole proprietà».In tale contesto – a parte il concreto accertamento in fatto della situazione e a parte le disposizioni del regolamento contrattuale – riteniamo che la spesa di cui parla il lettore possa essere ripartita in base all’articolo 1123, secondo comma, Codice civile,(criterio del diverso utilizzo), con la conseguenza che l'impugnazione della delibera assembleare potrebbe essere a rischio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©