DIRITTO DI PANORAMA IN BASE ALLA NATURA DEI LUOGHI
Già nel 1996, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3679, ebbe modo di affermare che l’esclusione o la diminuzione del panorama di cui si avvantaggia un appartamento, a seguito alla costruzione di un fabbricato vicino, costituisce un danno ingiusto e risarcibile. In effetti, ai sensi dell’articolo 832 del Codice civile, ogni proprietario ha diritto di godere e disporre delle proprie cose in modo pieno ed esclusivo e tra i vantaggi derivanti dal godimento di un determinato bene immobile può certamente annoverarsi anche il panorama che esso offre. Tanto detto, però, tale diritto di panorama non è esercitabile sempre e comunque nello stesso modo: innanzitutto perché esso dipende, in concreto, dalla natura e dalla posizione del luogo in cui è costruito l’edificio; poi, perchè lo stesso diritto può essere legittimamente diminuito od escluso del tutto da una nuova costruzione che venga regolarmente edificata in conformità con le norme civili ed urbanistiche vigenti. In tale ultima ipotesi, solo la presenza di una vera e propria servitù di panorama potrà impedire al proprietario del fondo vicino di costruire in altezza. La servitù in oggetto, peraltro, è una servitù di tipo “non apparente” che può essere costituita solo attraverso specifici atti privati (contratto o testamento), soggetti all’obbligo della forma scritta e della trascrizione nei registri immobiliari. Tanto detto, nel caso del lettore, se egli non fosse convinto dell’esistenza di un diritto di panorama a favore del vicino, potrebbe comunque chiedere giudizialmente che venga accertato il suo diritto a costruire in altezza.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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