C/C, COINTESTAZIONE INUTILE TRA MINORENNE E TUTORE
Il conto corrente potrà essere aperto su richiesta del tutore, non appena entrato nell’esercizio delle sue funzioni, a nome della ragazza. Tale atto viene ritenuto, infatti, di ordinaria amministrazione, e non necessita di autorizzazione da parte del giudice tutelare; l’autorizzazione sarà invece necessaria, in particolare, per l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e per l’incasso di somme (per i ratei della pensione di reversibilità non è necessario, bensì opportuno, sentire il giudice tutelare in merito all’impiego di quanto percepito). In particolare, il giudice tutelare darà disposizioni sull’impiego delle somme percepite, che potranno essere in parte spese per le esigenze della ragazza e in parte vincolate fino al compimento della sua maggiore età, salve future necessità.Il tutore, che, per l’articolo 357 del Codice civile, oltre ad avere la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni, potrà operare sul conto della minore e nel suo interesse, munito, se del caso, dell'autorizzazione prescritta in relazione al tipo di operazione. Gli istituti bancari propongono prodotti specifici per i minorenni, con possibilità per i giovani di effettuare in prima persona operazioni di prelievo di somme limitate. La titolarità del rapporto resterà in capo alla minore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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