L'esperto rispondeResponsabilità

TERMOREGOLAZIONE: RARI I CASI DI ESCLUSIONE

La domanda

Mi è capitato di leggere che soltanto i condomìni costruiti dopo l’entrata in vigore del Dpr 412/1991 sono tenuti ad installare i dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, posto che il decreto richiama anche l’applicazione della legge 10/1991 (norme di attuazione piano energetico per l'uso razionale dell'energia). Se così fosse, ne conseguirebbe che, senza una ristrutturazione dell’impianto termico, negli edifici in condominio, costruiti prima del menzionato decreto (nella specie nel 1940) resterebbe in essere il criterio di ripartizione delle spese secondo le norme del regolamento condominiale contrattuale. Cosa ne pensa l’esperto?

il Dlgs 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica al fine di conseguire l’obiettivo nazionale del risparmio energetico, impone entro il 31 dicembre 2016, agli italiani che abitano in tutti i condomini dotati di riscaldamento centralizzato, di installare, su ciascun termosifone, delle valvole termostatiche con contabilizzatori di calore.Al riguardo, si precisi che l’articolo 9, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 102/14, prevede che «nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato».Ancora, sempre nel predetto articolo 9, comma 5, alla lettera c) si legge che «nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato».Inoltre, alla successiva lettera d), si legge che «la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti». È, comunque, il caso di ricordare che la suddivisione delle spese secondo la norma UNI sopra citata è diventata, ai sensi del decreto legislativo 102/2014, un inderogabile obbligo di legge.In più, l’articolo 16, comma 7 del Dlgs n. 102/14 dispone, altresì, che «nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale, che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi».Sicché, dalle norme appena richiamate emerge che tra i casi di esclusione (dall’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori) indicati nel Dlgs n. 102/14 non si fa riferimento ai «condomini costruiti dopo l’entrata in vigore del Dpr 412/1991» ma, invece, si fa riferimento ai casi in cui l’installazione dei sistemi di contabilizzazione sia «tecnicamente impossibile», non sia «efficiente in termini di costi» e non sia «proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali». Tuttavia, i summenzionati casi di “esclusione” dell’installazione dei predetti sistemi devono essere riportati in «apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato».In questi casi particolari, verranno presi in considerazione metodi alternativi per la misurazione del consumo del calore e non potranno, comunque, essere applicati i vecchi criteri di ripartizione delle spese relativi al riscaldamento, anche se contenuti in un regolamento condominiale contrattuale.Pertanto, è pacifico affermare che se nell’edificio condominiale (indipendentemente dall’anno di costruzione), salvo i casi di esclusione appena indicati, entro il 31 dicembre 2016 non saranno installati i contabilizzatori e le valvole termostatiche, verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

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