L'esperto rispondeResponsabilità

LE MAGGIORANZE PER IL VOTO IN SECONDA CONVOCAZIONE

La domanda

Con la riforma del condominio, cambia la definizione di maggioranza in seconda convocazione, da un terzo dei partecipanti alla maggioranza degli intervenuti, mentre non cambia il criterio della rappresentanza di un terzo della proprietà. Si deve ancora applicare il criterio della doppia maggioranza per voti e millesimi? Esemplificando, una maggioranza di 20 voti, che rappresenta 400 millesimi, può deliberare se esiste un voto contrario che possiede 500 millesimi?

L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere sia un quorum costitutivo con un terzo dei millesimi e un terzo dei partecipanti al condominio, sia un quorum deliberativo rappresentato dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio.Posto ciò, nel caso indicato sussiste la maggioranza deliberativa e sembra anche quella costitutiva se la maggioranza dei venti intervenuti corrisponde a un terzo numerico dei condomini, cioè dei partecipanti al condominio.

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