L'esperto rispondeResponsabilità

LA DELIBERA PER CAMBIARE L'UTILIZZO DEGLI EX BAGNI

La domanda

In un condominio costruito nell'800, le latrine erano poste sui singoli piani, al di fuori delle abitazioni, e destinate all'uso dei condomini di ogni piano, come risulta dai contratti di acquisto dei singoli immobili.Successivamente, ogni abitazione è stata dotata di bagni e quelli collocati sui singoli piani sono stati abbandonati. Domanda: è conforme alla normativa vigente che i locali ad uso latrina possono essere ripristinati nel loro utilizzo originario di bagni a servizio dei condomini? Nel caso si voglia destinare questi locali ad usi diversi, per la delibera deve essere osservata la maggioranza prevista dal Codice civile per le innovazioni?

A seguito della riforma del condominio del 2013, è stata introdotta una nuova norma all’articolo 1117 ter del Codice civile che stabilisce: «I]. Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.[II]. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.[III]. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.[IV]. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. [V]. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico».Detto articolo potrebbe essere applicato al caso di specie in merito ai bagni sui piani fuori dalle unità immobiliare adibiti ad abitazioni.Posto ciò che concerne il quesito relativo alla conformità di detti locali ad uso bagni, secondo le norme igieniche vigenti, si dovrà verificare secondo il regolamento comunale e la legge regionale.

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