IL SOCIO ACCOMANDATARIO PRESENTE IN VARIE SAS E SRL
Non vi sono motivi che ostano all’assunzione della qualifica di socio accomandatario in più società in accomandita semplice o della qualifica di socio unico e amministratore di società a responsabilità limitata, salvo quelle specifiche per l’esercizio delle professioni (si veda ad esempio l’articolo 4 del Dlgs 28 giugno 2005, n. 139 per l’esercizio della professione di Dottore commercialista) e quella prevista dall’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.In base a quest’ultima norma, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana; pertanto rappresentano casi di incompatibilità:- l'essere titolare di altra impresa individuale artigiana, o collaboratore, o socio prestatore d’opera in altre imprese iscritte all’Albo imprese artigiane;- il ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di Srl, presidente del consiglio di amministrazione di Srl artigiane;- l'essere socio partecipante di più società iscritte all'Albo delle imprese artigiane.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo